Art. 3. I. Le attivita' di cui all'art. 1 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP che rivestano la qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81 del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666. 2. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi.