Art. 3.
  I.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  1 possono essere svolte dagli
agenti  vigilatori  dei  consorzi  di  tutela  delle  DOP  ed IGP che
rivestano  la  qualifica  di agente di pubblica sicurezza, attribuita
nei modi e nelle forme di legge, secondo quanto previsto dall'art. 81
del regio decreto-legge 20 agosto 1909, n. 666.
  2.  Le  procedure  per  il riconoscimento della qualifica di agente
vigilatore  vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e
forestali   -   Direzione   generale   delle  politiche  agricole  ed
agroindustriali   nazionali   d'intesa   con  l'Ispettorato  centrale
repressione frodi.