Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, unita' di Genova, per un massimo di 47 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 8 luglio 1999.