Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.  1  e'  prorogato  per  il  periodo  dall'8 luglio  1999  al
7 gennaio  2000,  unita'  di  Genova,  per  un  massimo  di 47 unita'
lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  6 agosto  1999  con  decorrenza
8 luglio 1999.