Art. 3.
  Il  suddetto trattamento di integrazione salariale e' ulteriormente
prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unita'
di Genova, per un massimo di 29 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  25 febbraio 2000 con decorrenza
8 gennaio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi