Art. 3. Il suddetto trattamento di integrazione salariale e' ulteriormente prorogato per il periodo dall'8 gennaio 2000 al 7 luglio 2000, unita' di Genova, per un massimo di 29 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 2000 con decorrenza 8 gennaio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2000 Il direttore generale: Daddi