Art. 10.
  1.  Il  disciplinare  per  l'etichettatura delle carni bovine, deve
prevedere,  per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita,
un  sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione
applicato  in  modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle
carni   e   l'animale  o  gli  animali  interessati.  Il  sistema  di
registrazione  contiene  in  particolare  l'indicazione dell'arrivo e
della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da
garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.
  2. Il disciplinare deve indicare, in particolare:
    le informazioni, oltre quelle obbligatorie di cui all'art. 2, che
si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 12;
    le  misure  atte  a  garantire  la veridicita' delle informazioni
riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;
    i   criteri   e   le   modalita'   per  garantire  il  nesso  fra
l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da
un  lato,  e il singolo animale o il lotto degli animali interessati,
dall'altro;
    gli   autocontrolli   da  effettuarsi  su  tutte  le  fasi  della
produzione e della vendita da parte dell'organizzazione;
    i  controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente
riconosciuto  rispondente,  ai  criteri stabiliti nella norma europea
EN/45011;
    le  caratteristiche  del logo e le modalita' di apposizione di un
eventuale  marchio  dell'organizzazione  sulle  carcasse,  mezzene  e
quarti;
    il  funzionamento  del  sistema  di etichettatura con particolare
riguardo alle modalita' di controllo;
    i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed
espulsione)   da   adottare   nei   confronti   di  qualsiasi  membro
dell'organizzazione   di   filiera  che  non  dovesse  rispettare  il
disciplinare;
    l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.