Art. 10. 1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze. 2. Il disciplinare deve indicare, in particolare: le informazioni, oltre quelle obbligatorie di cui all'art. 2, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 12; le misure atte a garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; i criteri e le modalita' per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro; gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'organizzazione; i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011; le caratteristiche del logo e le modalita' di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti; il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalita' di controllo; i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare; l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.