Art. 12.
  1.  L'etichetta  apposta  sulle confezioni di carne bovina, su base
volontaria,  oltre  alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 2,
contiene  ulteriori  indicazioni  facoltative  sull'animale  e  sulle
relative   carni.  In  particolare,  dette  informazioni  facoltative
possono riguardare:
    a)  la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di
sezionamento,  eta'  dell'animale macellato, data di macellazione e/o
di preparazione delle carni, periodo di frollatura delle carni, ecc.
    b)  l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica
di    allevamento,   metodo   di   ingrasso,   indicazioni   relative
all'alimentazione ecc.;
    c) l'animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.;
    d) eventuali   altre   informazioni  contenute  nel  disciplinare
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.   In   ogni   caso,   l'etichetta  deve  riportare  il  logotipo
d'identificazione   dell'operatore   o  della  organizzazione  ed  il
relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche
agricole  e forestali. Nel caso di etichettatura garantita da diversi
segmenti  produttivi  della  filiera,  il logotipo di identificazione
sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo e' almeno
quello dell'ultimo segmento.
  3.  L'etichetta  delle  carni  provenienti  da  un  animale,  nato,
ingrassato  e  macellato  in  Italia, puo' riportare l'indicazione di
"Carni  di  bovino  nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la
dizione "Origine: Italia".
  4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini
diversi,   l'etichetta  reca,  oltre  le  informazioni  obbligatorie,
esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.