Art. 12. 1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina, su base volontaria, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 2, contiene ulteriori indicazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni. In particolare, dette informazioni facoltative possono riguardare: a) la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, eta' dell'animale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle carni, periodo di frollatura delle carni, ecc. b) l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione ecc.; c) l'animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.; d) eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo e' almeno quello dell'ultimo segmento. 3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, puo' riportare l'indicazione di "Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia" oppure la dizione "Origine: Italia". 4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.