Art. 13.
  1.  Per  ogni  porzione commerciale di carne venduta al taglio, nel
caso  l'operatore  o  l'organizzazione  intenda  fornire  indicazioni
facoltative  contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, deve essere rilasciata una etichetta,
stampata  automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui
all'art.   12,  riporta  la  denominazione  completa  o  il  logotipo
dell'esercizio  di  vendita.  L'etichetta, in qualsiasi momento della
commercializzazione,  deve  essere  apposta  in  maniera  tale da non
consentirne  la  riutilizzazione.  L'etichetta puo' essere sostituita
con  una  informazione  fornita  per  iscritto  e in modo visibile al
consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.
  2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire
al  consumatore  un  nesso  tra l'identificazione della carcassa, del
quarto  o  dei  tagli  di carne da un lato, e il singolo animale o il
lotto di animali diversi, dall'altro.
  3.  Il  sistema  automatico  di cui ai precedenti commi deve essere
garantito   dall'organizzazione   dall'inizio   dell'attivita'.   Gli
esercizi   di   vendita   non   esclusivisti   devono  assicurare  la
conservazione,   la   lavorazione,  la  vendita  e  la  fornitura  di
informazioni    in    modo   separato;   devono   inoltre   garantire
l'impossibilita'  di  scambio  accidentale  dei  prodotti  e  la loro
costante identificazione.