Art. 13. 1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, nel caso l'operatore o l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 12, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. L'etichetta puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. 2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro. 3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attivita'. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilita' di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.