Art. 14. 1. Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare, per le fasi di propria competenza, su base informatica: a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti; b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione; c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione; d) l'identificazione dei lotti commerciali; e) l'elenco degli esercizi di vendita; f) lo scarico dei singoli animali e dei lotti. 2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalita' definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art. 7.