Art. 14.
  1.    Ciascun   operatore   ed   organizzazione   responsabile   di
etichettatura  delle  carni  deve  assicurare, per le fasi di propria
competenza, su base informatica:
    a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero
di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;
    b) l'elenco  degli  animali  interessati con rispettivo numero di
identificazione;
    c) l'elenco   dei   macelli  con  rispettivo  codice  univoco  di
identificazione;
    d) l'identificazione dei lotti commerciali;
    e) l'elenco degli esercizi di vendita;
    f) lo scarico dei singoli animali e dei lotti.
  2.  L'operatore  o  l'organizzazione  deve garantire l'accesso alla
banca  dati  di  cui  al  comma  1, secondo le modalita' definite dal
Ministero   delle   politiche   agricole   e  forestali,  sentita  la
Commissione di cui all'art. 7.