Art. 17. 1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non puo' far richiesta ai sensi dell'art. 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati. 2. Il divieto di cui al comma 1, permane: per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative; per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni; per un periodo supplementare di 5 anni, a partire dalla data della sentenza di condanna. 3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 puo' avvenire per autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.