Art. 17.
  1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati
sanzionati  per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi
del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati
al  mancato  rispetto  delle  norme  in  materia  di protezione degli
animali.  Parimenti  l'operatore  non  puo'  far  richiesta  ai sensi
dell'art. 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.
  2. Il divieto di cui al comma 1, permane:
    per  un  periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di
notifica   del   verbale   di   illecito,   nel   caso   di  sanzioni
amministrative;
    per  l'intera  durata  dell'istruttoria  giudiziaria  in  caso di
procedimenti  penali  in corso, per un periodo comunque non superiore
ai due anni;
    per  un  periodo  supplementare  di  5 anni, a partire dalla data
della sentenza di condanna.
  3.  L'attestazione  della  condizione di quanto previsto al comma 1
puo'  avvenire per autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
  4.  L'organizzazione  deve  comunicare al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  entro quindici giorni dall'evento, eventuali
sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.