Art. 18.
  1.  E'  vietato  l'uso  di  indicazioni  o  segni diversi da quelli
previsti  dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione
con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92
e   n.   2082/92  relativi  rispettivamente  alla  "protezione  delle
indicazioni  geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli  ed  alimentari"  e  "alle  attestazioni di specificita' dei
prodotti agricoli ed alimentari".