Art. 18. 1. E' vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi rispettivamente alla "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari" e "alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari".