Art. 19.
  1.  In  adempimento alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, del
regolamento  (CE)  n. 1825/2000, gli organi di vigilanza impartiscono
le  necessarie disposizioni per la rietichettatura delle carni bovine
ovvero  per  la  loro  destinazione alla trasformazione in prodotti a
base di carne bovina diversi da quelli di cui all'art. 1.