Art. 19. 1. In adempimento alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1825/2000, gli organi di vigilanza impartiscono le necessarie disposizioni per la rietichettatura delle carni bovine ovvero per la loro destinazione alla trasformazione in prodotti a base di carne bovina diversi da quelli di cui all'art. 1.