Sistema obbligatorio di etichettatura Art. 2. 1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi. 2. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie: a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali; b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)"; c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)"; I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono: quelli di approvazione previsti dall'art. 10, comma 1, della direttiva n. 64/433/CEE del 26 luglio 1964, oppure 3. il numero di registrazione nazionale dal 1o gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni dovranno indicare in etichetta, le seguenti ulteriori informazioni: a) lo Stato membro o Paese terzo di nascita; b) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso; c) lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. Per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a trenta giorni nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita o nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non e' necessario indicare tali Stati membri o Paesi terzi quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o Paese terzo per un periodo superiore a trenta giorni. Per le carni ottenute da animali nati nella Comunita' anteriormente al 1o gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "*(nato prima del 1o gennaio 1998)". Per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunita', per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita ed al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso e' sostituita dall'indicazione "*(Importato vivo nella CE)" oppure "*(Importato vivo da [nome del paese terzo])". 4. Per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Stato membro U.E. e' possibile riportare in etichetta "origine: (nome dello Stato membro)", mentre per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Paese terzo e' possibile indicare "origine: (nome del Paese terzo)". 5. In deroga, gli operatori e le organizzazioni indicano in etichetta, per le carni macinate, dal 1o settembre 2000: a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero puo' essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali; b) nome dello Stato in cui sono state preparate le carni macinate. L'indicazione deve recare le parole: "Preparato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)"; c) nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. L'indicazione deve recare le parole: "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)"; nonche' dal 1o gennaio 2002: d) nome del Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli animali, se differenti da quello di preparazione delle relative carni. L'indicazione deve recare le parole: "Origine (Stato/i membro/i o Paese/i terzo/i di nascita e di allevamento)"; 6. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Le informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Il rilascio delle etichette nei laboratori di sezionamento, nel caso di prodotto preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche nel caso di carne venduta a taglio, deve avvenire con un sistema che consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima. Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. Fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate negli esercizi di vendita, e' consentita, fino al 15 dicembre 2000, la sostituzione dell'etichetta medesima con l'informazione fornita per iscritto. 7. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.