Sistema obbligatorio di etichettatura
                               Art. 2.
  1. Gli  operatori  e  le  organizzazioni che commercializzano carni
bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli
operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi.
  2. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:
    a) un  numero  di  riferimento  o  un  codice  di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero
puo'  essere  il numero di identificazione del singolo animale da cui
provengono  le  carni, o il numero di identificazione di un gruppo di
animali;
    b) il  numero  di  approvazione  del macello presso il quale sono
stati  macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o
il  Paese  terzo  in  cui e' situato tale macello. L'indicazione deve
recare  le  parole "Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese
terzo) (numero di approvazione)";
    c) il  numero  di  approvazione  del  laboratorio di sezionamento
presso  il  quale  sono  stati  sezionati  la carcassa o il gruppo di
carcasse  e  lo  Stato membro o il Paese terzo in cui e' situato tale
laboratorio.  L'indicazione deve recare le parole "Sezionato in (nome
dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)";
  I  numeri  di  approvazione  del  macello  e/o  del  laboratorio di
sezionamento previsti alle lettere b) e c) sono:
    quelli  di  approvazione  previsti  dall'art.  10, comma 1, della
direttiva n. 64/433/CEE del 26 luglio 1964,
oppure
  3. il  numero  di  registrazione nazionale dal 1o gennaio 2002, gli
operatori  e  le  organizzazioni  dovranno  indicare in etichetta, le
seguenti ulteriori informazioni:
    a) lo Stato membro o Paese terzo di nascita;
    b) gli  Stati  membri  o  i  Paesi  terzi  in  cui ha avuto luogo
l'ingrasso;
    c) lo  Stato  membro  o  Paese  terzo  in  cui  ha avuto luogo la
macellazione.
  Per  le  carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo
pari o inferiore a trenta giorni nello Stato membro o nel Paese terzo
di  nascita  o  nello  Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto
luogo la macellazione, non e' necessario indicare tali Stati membri o
Paesi  terzi  quale  Stato  membro  o  Paese terzo di ingrasso se gli
animali  sono stati ingrassati in un altro Stato membro o Paese terzo
per un periodo superiore a trenta giorni.
  Per le carni ottenute da animali nati nella Comunita' anteriormente
al  1o gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa
il  luogo  di  nascita  e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo
luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso
e' sostituita dall'indicazione "*(nato prima del 1o gennaio 1998)".
  Per  le  carni  ottenute da animali importati vivi nella Comunita',
per  le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di
nascita  ed  al  luogo  di  ingrasso,  diversi  dall'ultimo  luogo di
ingrasso,  l'indicazione  del  luogo  di  nascita  e/o di ingrasso e'
sostituita  dall'indicazione  "*(Importato  vivo  nella  CE)"  oppure
"*(Importato vivo da [nome del paese terzo])".
  4. Per  le  carni  che  provengono  da  animali  nati, ingrassati e
macellati  in  uno stesso Stato membro U.E. e' possibile riportare in
etichetta  "origine:  (nome dello Stato membro)", mentre per le carni
che  provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso
Paese terzo e' possibile indicare "origine: (nome del Paese terzo)".
  5. In  deroga,  gli  operatori  e  le  organizzazioni  indicano  in
etichetta, per le carni macinate, dal 1o settembre 2000:
    a) un  numero  di  riferimento  o  un  codice  di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero
puo'  essere  il numero di identificazione del singolo animale da cui
provengono  le  carni, o il numero di identificazione di un gruppo di
animali;
    b) nome  dello  Stato  in  cui  sono  state  preparate  le  carni
macinate.  L'indicazione  deve  recare le parole: "Preparato in (nome
dello Stato membro o del Paese terzo)";
    c) nome  dello  Stato  membro  o  del Paese terzo in cui ha avuto
luogo   la   macellazione.   L'indicazione  deve  recare  le  parole:
"Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)";
  nonche' dal 1o gennaio 2002:
    d) nome  del  Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli
animali,  se  differenti  da  quello  di  preparazione delle relative
carni.   L'indicazione  deve  recare  le  parole:  "Origine  (Stato/i
membro/i o Paese/i terzo/i di nascita e di allevamento)";
  6.  L'etichetta,  in  qualsiasi  momento della commercializzazione,
deve   essere   apposta   in  maniera  tale  da  non  consentirne  la
riutilizzazione.  Le  informazioni  da riportare in etichetta possono
essere  espresse  anche mediante codice a barre o codice alfanumerico
attribuito  dall'impianto  di  macellazione  e/o  dal  laboratorio di
sezionamento;  in  tal  caso  la carne deve essere accompagnata da un
documento   riportante,   oltre   il  codice  a  barre  o  il  codice
alfanumerico,   tutte   le   informazioni   previste   in  etichetta.
Nell'esercizio  di  vendita,  in ogni caso, le informazioni riportate
devono  essere  espresse  in  forma chiara, esplicita e leggibile. Le
informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un
laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio
di  vendita  devono  essere  espresse  in  forma  chiara, esplicita e
leggibile.
  Il  rilascio  delle  etichette  nei laboratori di sezionamento, nel
caso  di prodotto preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche
nel  caso di carne venduta a taglio, deve avvenire con un sistema che
consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima.
  Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta
puo' essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in
modo  visibile  al  consumatore,  contenente  le  stesse informazioni
previste  in  etichetta.  Fermo  restando  l'obbligo dell'apposizione
dell'etichetta nelle carni preincartate negli esercizi di vendita, e'
consentita,  fino al 15 dicembre 2000, la sostituzione dell'etichetta
medesima con l'informazione fornita per iscritto.
  7.  L'operatore  o  l'organizzazione  deve  adottare  un sistema di
registrazione   applicato   in   modo   da  garantire  il  nesso  tra
l'identificazione  delle carni e l'animale o gli animali interessati.
Il  sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene
in  particolare  l'indicazione  dell'arrivo  e  delle  partenze degli
animali,   delle   carcasse   e/o  tagli  in  modo  da  garantire  la
correlazione  tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio
di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.