Norme transitorie
                              Art. 20.
  1.  L'operatore  o  l'organizzazione che dispone di un disciplinare
approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi
del  decreto  ministeriale  22 dicembre  1997,  potra'  continuare ad
operare  mantenendo lo stesso codice univoco nazionale, conformandosi
in  ogni  caso,  per  le  indicazioni obbligatorie, a quanto previsto
all'art. 2.
  2.  Nelle  more  dell'istituzione  della Commissione prevista dagli
articoli  7  e  8 del presente decreto i relativi compiti sono svolti
dalla  Commissione  gia'  istituita ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  ai commi 1 e 2 sono abrogate le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 agosto 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 154