Norme transitorie Art. 20. 1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, potra' continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale, conformandosi in ogni caso, per le indicazioni obbligatorie, a quanto previsto all'art. 2. 2. Nelle more dell'istituzione della Commissione prevista dagli articoli 7 e 8 del presente decreto i relativi compiti sono svolti dalla Commissione gia' istituita ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 154