Sistema facoltativo di etichettatura Art. 3. 1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni, oltre a quelle obbligatorie di cui all'art. 2, deve: a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.; b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto; c) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.