Sistema facoltativo di etichettatura
                               Art. 3.
  1.  L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne
bovina con ulteriori informazioni, oltre a quelle obbligatorie di cui
all'art. 2, deve:
    a) essere  iscritto/a  al  registro  delle  imprese  tenuto dalla
C.C.I.A.A.;
    b) essere   in   possesso   dei  requisiti  tecnico-organizzativi
previsti dal presente decreto;
    c) disporre  di  un  disciplinare  approvato  dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.