Art. 4.
  1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:
    a) capacita'   di  esercitare  gli  autocontrolli  necessari  per
garantire l'applicazione del disciplinare;
    b) gestione  di  una  banca  dati  dei  bovini interessati, delle
aziende  in  cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto
degli animali, dei macelli e degli esercizi di vendita.
  2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:
    a) applicare  le  etichette alla carne confezionata e assicurare,
nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo
sistema  automatico che garantisca un nesso tra quantita' di carne in
entrata  e  quella  messa  in  vendita.  L'etichettatura  puo' essere
garantita  nel  quadro  di un sistema di filiera in cui ogni segmento
produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo;
    b) tenere   costantemente   aggiornata,   con   frequenza  almeno
settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare
la rintracciabilita' del prodotto etichettato.