Art. 5.
  1.  Al  fine  di  sottoporre  alla approvazione del Ministero delle
politiche   agricole  e  forestali  il  disciplinare,  l'operatore  o
l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed allegare:
    relazione  tecnica  sull'organizzazione  di  filiera  da  cui  si
evinca,  tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed
il volume stimato;
    disciplinare come previsto all'art. 10;
    disciplinare  e  atto  di  approvazione ufficiale del Paese della
U.E.  o  del  Paese  terzo  riconosciuto  equivalente  ai  sensi  del
regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora una delle fasi della produzione
sia assicurata in detti paesi;
    documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 6.