Art. 5. 1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed allegare: relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' ed il volume stimato; disciplinare come previsto all'art. 10; disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della U.E. o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti paesi; documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 6.