Art. 6.
  1.  L'organismo  indipendente,  designato  dall'operatore  o  dalla
organizzazione  ai  controlli  ai fini dell'etichettatura deve essere
riconosciuto  rispondente  ai  criteri  fissati  dalla  norma europea
EN/45011.  Nel  caso  di  etichettatura garantita da diversi segmenti
produttivi  della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli
stessi segmenti produttivi possono essere diversi.