Art. 6. 1. L'organismo indipendente, designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla norma europea EN/45011. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi.