Art. 7. 1. E' istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito: all'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera; alla conformita' degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'art. 6; alla revoca dell'approvazione dei disciplinari; alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente; alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'art. 10, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza; all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o piu' Stati membri dell'U.E., esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale; alle modalita' e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari; alle modalita' di controllo della banca dati; all'attivita' di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare; alle modalita', alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 15. 2. La Commissione ha, inoltre, la facolta' di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterra' opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari. 3. La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.