Art. 7.
  1.  E'  istituita  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri
in merito:
    all'approvazione   dei   disciplinari  degli  operatori  e  delle
organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera;
    alla   conformita'  degli  organismi  indipendenti  designati  ai
controlli ai criteri stabiliti all'art. 6;
    alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;
    alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;
    alla  prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse
che  l'organizzazione  o  un  singolo  operatore  della  filiera  non
rispettasse  il  disciplinare  di  cui  all'art.  10,  nel  caso  che
l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;
    all'approvazione  dei  disciplinari  presentati,  nel caso che la
produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o piu'
Stati   membri   dell'U.E.,   esclusivamente  per  gli  elementi  che
riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;
    alle modalita' e ai criteri per i controlli per la verifica della
corretta applicazione dei disciplinari;
    alle modalita' di controllo della banca dati;
    all'attivita'  di  monitoraggio  sulla  corretta applicazione del
disciplinare;
    alle  modalita',  alla  frequenza  ed  ai  volumi  dei  controlli
nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 15.
  2.  La  Commissione  ha,  inoltre,  la  facolta'  di poter chiedere
eventuale  altra  documentazione che riterra' opportuno acquisire per
l'approvazione dei disciplinari.
  3. La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e
sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.