Art. 8. 1. Della Commissione fanno parte: due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzioni di Presidente; un funzionario del Ministero della sanita'; un funzionario del Ministero dell'industria; quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti sono integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione; 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. La Commissione puo' avvalersi di esperti dei processi di produzione dell'intera filiera.