Art. 8.
  1. Della Commissione fanno parte:
    due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali
di cui uno con funzioni di Presidente;
    un funzionario del Ministero della sanita';
    un funzionario del Ministero dell'industria;
    quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  Stato  e regioni. Tali rappresentanti sono integrati di volta in
volta  dai  rappresentati  delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione;
  2.  Svolge  le  funzioni di segretario un funzionario del Ministero
delle politiche agricole e forestali.
  3.  La  Commissione  puo'  avvalersi  di  esperti  dei  processi di
produzione dell'intera filiera.