Art. 9.
  1.  L'Autorita'  competente  ai  sensi dell'art. 20 del regolamento
(CE)  n.  1760/2000  e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  che,  sulla  base  del  parere  della  Commissione  di cui
all'art. 7, ha il compito di:
    approvare  il  disciplinare  di  etichettatura  entro  due mesi a
partire  dal  giorno  successivo  alla  data  di  presentazione della
domanda  o  dal  completamento  della  stessa  e,  in ogni caso, dare
comunicazione  della  determinazione dell'istruttoria entro la stessa
data.  Se  entro  tale  periodo  di  tempo  non  si e' pervenuti alla
approvazione  o  al  rigetto  della  domanda,  oppure  non sono state
richieste  informazioni  supplementari,  il disciplinare si considera
approvato.  Ad  ogni  disciplinare  approvato e' attribuito un codice
alfanumerico a livello nazionale;
    autorizzare  gli organismi indipendenti di cui al precedente art.
6;
    revocare l'approvazione dei disciplinari;
    revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;
    notificare  alla  Commissione  U.E.  l'avvenuta  approvazione dei
suddetti disciplinari;
    monitorare  l'attivita'  delle  organizzazioni  autorizzate  alla
etichettatura.