Art. 9. 1. L'Autorita' competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e' il Ministero delle politiche agricole e forestali che, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 7, ha il compito di: approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si e' pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato. Ad ogni disciplinare approvato e' attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale; autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 6; revocare l'approvazione dei disciplinari; revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente; notificare alla Commissione U.E. l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari; monitorare l'attivita' delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.