Art. 4.
  Il   presente  decreto  ha  validita'  fino  a  quando  la  regione
Emilia-Romagna  non  adottera'  le  determinazioni  di competenza, ai
sensi  dell'art.  16,  comma  1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e
puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare,
in  tutto  o  in  parte,  i  presupposti  che  ne hanno consentito il
rilascio.