Art. 10. Principi generali 1. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto n. 29/1993, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalita' definiti nel presente titolo. 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico, oltre alla "funzionalita' minima", anche funzionalita' interoperative che rispondono almeno ai requisiti di accesso di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.