Art. 10.
                          Principi generali
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui al decreto n. 29/1993, ai
fini  della  trasmissione  di  documenti  informatici  soggetti  alla
registrazione  di  protocollo  e  destinati ad altra amministrazione,
adottano i formati e le modalita' definiti nel presente titolo.
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, primo comma, del
decreto  legislativo  n.  29/1993,  realizzano  nei propri sistemi di
protocollo  informatico,  oltre  alla  "funzionalita'  minima", anche
funzionalita'  interoperative  che  rispondono almeno ai requisiti di
accesso   di  cui  all'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 428/1998.