Art. 12.
 Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee
  1.  Ciascuna  pubblica amministrazione di cui al decreto n. 29/1993
che   intenda   trasmettere   documenti   informatici  soggetti  alla
registrazione  di protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui
all'art.   11  del  presente  decreto  fornendo  almeno  le  seguenti
informazioni identificative relative all'amministrazione stessa:
    a) denominazione dell'amministrazione;
    b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;
    c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;
    d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.
  2.  L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna
area organizzativa omogenea:
    a) la denominazione;
    b) il codice identificativo;
    c) la  casella  di posta elettronica dell'area prevista dall'art.
15, comma 3, del presente decreto;
    d) il  nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del
protocollo  informatico,  per  la  gestione  dei flussi documentali e
degli archivi;
    e) la data di istituzione;
    f) la eventuale data di soppressione;
    g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa omogenea.
  3.  Il  codice  associato a ciascuna area organizzativa omogenea e'
generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.