Art. 18.
           Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi
  1.  I  dati  relativi  alla segnatura di protocollo di un documento
trasmesso da una area organizzativa omogenea sono contenuti, un'unica
volta  nell'ambito  dello stesso messaggio, in un file, conforme alle
specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione
W3C  10 febbraio  1998),  compatibile  con un file DTD (Document Type
Definition)  reso  disponibile  attraverso  il  sito  internet di cui
all'art.  11,  comma 3,  del  presente  decreto.  Il file contiene le
informazioni  minime  di  cui  al  comma 1 del successivo art. 19. Le
ulteriori informazioni definite al comma 2 del predetto articolo sono
incluse nello stesso file.
  2.    L'Autorita'   per   l'informatica   definisce   ed   aggiorna
periodicamente  con  apposita circolare gli standard, le modalita' di
trasmissione,  il  formato  e le definizioni dei tipi di informazioni
minime   ed   accessorie   comunemente  scambiate  tra  le  pubbliche
amministrazioni  associate  ai  documenti  protocollati;  ne  cura la
pubblicazione attraverso il proprio sito internet.
  3.  Per  l'utilizzo  di strumenti di firma digitale o di tecnologie
riferibili  alla realizzazione e gestione di una PKI, si applicano le
regole  di interoperabilita' definite con la circolare AIPA/CR/24 del
19 giugno 2000.