Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998", il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428; b) "decreto n. 29/1993", il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; c) "legge n. 127/1997", la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; d) "decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997", il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; e) "delibera AIPA 24/98", la deliberazione 30 luglio 1998, n. 24, dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione recante regole tecniche per l'uso di supporti ottici; f) "funzionalita' minima", la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998; g) "funzionalita' aggiuntive", le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonche' alla accessibilita' delle informazioni; h) "sistema di classificazione", lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attivita' dell'amministrazione interessata; i) "funzionalita' interoperative", le componenti del sistema finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998; l) "sessione di registrazione", ogni attivita' di assegnazione delle informazioni nella operazione di registrazione di protocollo effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998; m) "responsabile del servizio", il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998; n) "area organizzativa omogenea", un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998; o) "ufficio utente" di una area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.