Art. 21.
                  Adeguamento delle regole tecniche
  1.  Le  regole tecniche sono adeguate con cadenza almeno biennale a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto per
assicurarne la corrispondenza con le esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 31 ottobre 2000
                                          p. Il Presidente: Bassanini