IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e per le pari opportunita' Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 aprile 2000 con il quale e' stato conferito all'on. Livia Turco l'incarico di Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2000 con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la solidarieta' sociale; Visto l'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", che istituisce e disciplina il "Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza"; Visto il decreto del Ministro della solidarieta' sociale del 17 febbraio 2000 di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2000; Considerata la necessita' di provvedere, in applicazione del comma 2 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla ripartizione percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad essi riservato, per i comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo; Considerata l'opportunita' di confermare il conferimento di un peso uguale per il triennio 2000-2002 a ciascuno dei parametri indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 1 della legge n. 285/1997 richiamata; Acquisiti gli elementi necessari alla elaborazione dei parametri indicati all'art. 1 della legge n. 285/1997 per il riparto delle quote per le regioni, le province autonome ed i comuni sopra menzionati; Considerate le elaborazioni matematiche sui dati Istat, Centro nazionale di documentazione ed analisi sui minori, Ministero dell'interno, Ministero della pubblica istruzione e Ministero della giustizia; Ritenuto quindi di percentualizzare il Fondo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per effetto dell'applicazione dei parametri indicati dall'art. 1 della citata legge n. 285; Sentita la Conferenza Stato-regioni; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Decreta: Art. 1. E' approvata l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa alle quote percentuali del Fondo per l'infanzia e l'adoloscenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alla province autonome di Trento e Bolzano. E' altresi' approvata l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativa al riparto percentuale della quota del 30% del Fondo riservata ai comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania e Palermo.