IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
i   Ministri   dell'interno,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, della giustizia e per le pari opportunita'

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 aprile 2000
con  il  quale  e'  stato conferito all'on. Livia Turco l'incarico di
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
aprile  2000  con  il  quale  al predetto Ministro e' stato conferito
l'incarico per la solidarieta' sociale;
  Visto  l'art.  1  della  legge  28  agosto  1997,  n. 285, recante:
"Disposizioni  per  la  promozione  di  diritti  ed  opportunita' per
l'infanzia  e  l'adolescenza",  che istituisce e disciplina il "Fondo
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza";
  Visto  il  decreto  del  Ministro della solidarieta' sociale del 17
febbraio  2000  di  ripartizione del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'esercizio finanziario 2000;
  Considerata  la necessita' di provvedere, in applicazione del comma
2  dell'art.  1  della legge 28 agosto 1997, n. 285, richiamata, alla
ripartizione  percentuale delle quote del Fondo citato per le regioni
e  province  autonome  di Trento e Bolzano e, nella misura del 30% ad
essi  riservato,  per  i  comuni  di Venezia, Milano, Torino, Genova,
Bologna,  Firenze,  Roma,  Cagliari, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto,
Reggio Calabria, Catania e Palermo;
  Considerata l'opportunita' di confermare il conferimento di un peso
uguale  per  il  triennio 2000-2002 a ciascuno dei parametri indicati
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 1 della legge
n. 285/1997 richiamata;
  Acquisiti  gli  elementi  necessari alla elaborazione dei parametri
indicati  all'art.  1  della  legge  n. 285/1997 per il riparto delle
quote  per  le  regioni,  le  province  autonome  ed  i  comuni sopra
menzionati;
  Considerate  le  elaborazioni  matematiche  sui  dati Istat, Centro
nazionale   di   documentazione  ed  analisi  sui  minori,  Ministero
dell'interno,  Ministero  della pubblica istruzione e Ministero della
giustizia;
  Ritenuto  quindi  di  percentualizzare  il Fondo per le regioni, le
province  autonome di Trento e Bolzano ed i comuni sopra indicati per
effetto  dell'applicazione  dei  parametri indicati dall'art. 1 della
citata legge n. 285;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' approvata l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del  presente  decreto, relativa alle quote percentuali del Fondo per
l'infanzia  e l'adoloscenza di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge
28  agosto  1997, n. 285, da destinarsi alle regioni ed alla province
autonome  di  Trento  e  Bolzano.  E'  altresi'  approvata l'allegata
tabella B,  che  costituisce  parte  integrante del presente decreto,
relativa  al  riparto  percentuale  della  quota  del  30%  del Fondo
riservata  ai  comuni  di  Venezia,  Milano, Torino, Genova, Bologna,
Firenze,  Roma,  Cagliari,  Napoli,  Bari,  Brindisi, Taranto, Reggio
Calabria, Catania e Palermo.