Art. 3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, qualora entro i termini di legge le regioni non abbiano provveduto ad impegnare le somme trasferite sulla competenza dell'esercizio finanziario 2000 e seguenti nonche' all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, della legge citata, il Ministro per la solidarieta' sociale dispone la restituzione delle somme trasferite per gli esercizi finanziari di riferimento sul capitolo n. 6015 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.