Art. 3.
  Ai  sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
qualora entro i termini di legge le regioni non abbiano provveduto ad
impegnare   le   somme  trasferite  sulla  competenza  dell'esercizio
finanziario  2000  e seguenti nonche' all'individuazione degli ambiti
territoriali  di  intervento  di cui all'art. 2, comma 1, della legge
citata,   il   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale  dispone  la
restituzione  delle  somme  trasferite per gli esercizi finanziari di
riferimento  sul  capitolo  n.  6015  dello  stato  di previsione del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la successiva ridestinazione dei fondi, da parte del Ministro per
la  solidarieta'  sociale,  sentita  la  Conferenza  permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.