Art. 2.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato,  i  decreti del direttore generale del Tesoro
concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art.
1   del   presente   decreto   ministeriale   possono  non  contenere
l'indicazione del prezzo base di collocamento.
  Nel  caso  in  cui il Tesoro si avvalga della facolta' prevista dal
precedente  comma,  saranno  escluse  dall'assegnazione  le richieste
effettuate  a  prezzi  i cui rendimenti siano superiori di 100 o piu'
punti  base  (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del
prezzo  medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo
piu'  alto,  che costituiscono la meta' dell'ammontare complessivo di
quelle  pervenute;  in caso tale ammontare sia superiore alla tranche
offerta,  il  prezzo  medio  ponderato  sara'  calcolato prendendo in
considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in
ordine  decrescente di prezzo, pari alla meta' della tranche offerta.
Per  rendimento  si  intende  quello  lordo  calcolato  in  regime di
capitalizzazione   semplice  riferita  all'anno  di  trecentosessanta
giorni.
  Espletate  le  operazioni  di asta con la procedura di cui al comma
precedente,   con   apposito  decreto  verranno  indicati,  per  ogni
tipologia  di  titolo,  il  prezzo  minimo  accoglibile derivante dal
meccanismo  di  cui  sopra,  nonche'  il  prezzo  medio  ponderato di
aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 15.