Art. 3.
  I  buoni  possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille
euro;  ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle  premesse,  gli  importi  sottoscritti  dei  buoni sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto  mediante  accreditamento  nel relativo conto di
deposito  accentrato  in  titoli  in essere presso la Banca d'Italia,
fino al completamento delle operazioni previste dal decreto 23 agosto
2000, e successivamente presso la Monte Titoli S.p.a.
  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno  i  relativi  importi  nei  conti  intrattenuti  con i
sottoscrittori.