Art. 3. I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia, fino al completamento delle operazioni previste dal decreto 23 agosto 2000, e successivamente presso la Monte Titoli S.p.a. A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.