Art. 4.
  In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato,  la durata dei buoni ordinari del Tesoro puo'
essere  espressa in "giorni"; la stessa puo' essere anche superiore a
trecentosessantacinque  giorni  purche'  la  scadenza  dei titoli sia
compresa  entro  il mese corrispondente dell'anno successivo a quello
di emissione.
  Il  computo  dei giorni ai fini della determinazione della scadenza
decorre,  dal  giorno  successivo a quello in cui la somma e' versata
nelle tesorerie.