Art. 5. Possono partecipare all'asta in veste di operatori i soggetti indicati di seguito purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse: a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993; b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera f), del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo. Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni. La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.