Art. 6.
  Le  richieste  degli  operatori  devono essere formulate tramite la
rete   nazionale   interbancaria  e  devono  contenere  l'indicazione
dell'importo  dei  buoni  che  si  intende sottoscrivere, nonche' del
relativo prezzo.
  Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.
  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  in  sede d'asta, espressi in
termini  percentuali,  possono  variare,  per  tutte  le tipologie di
titoli,  di  un  millesimo  di  punto  percentuale o multiplo di tale
cifra.
  L'importo  di  ciascuna  richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a
1.500.000 euro di capitale nominale .
  Le  richieste  di cui al primo comma che presentino una discordanza
tra  l'importo  complessivo indicato e la somma delle domande saranno
escluse dall'asta.
  Qualora  le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente,
superino  l'importo  offerto  dal  Tesoro,  esse  verranno  prese  in
considerazione,  a  partire  da  quella  a  prezzo  piu' alto, fino a
concorrenza dell'importo offerto.