Art. 6. Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonche' del relativo prezzo. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo. I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. L'importo di ciascuna richiesta non puo' essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale . Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta. Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo piu' alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.