Art. 7.
  Le  richieste  di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca
d'Italia,  sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria
con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
  Al  fine  di  garantire  l'integrita'  e  la  riservatezza dei dati
trasmessi   attraverso  la  rete  nazionale  interbancaria,  verranno
scambiate  chiavi  bilaterali  di  autenticazione  e crittografia tra
operatori e Banca d'Italia.
  Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta
l'immissione  dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione
all'asta  debbono  essere  inviate  con  modulo trasmesso via fax. La
suindicata  forma  di "recovery" e' disciplinata nelle convenzioni di
cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.