Art. 7. Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Al fine di garantire l'integrita' e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia. Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di "recovery" e' disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.