Art. 8.
  Le  richieste  non pervenute entro il termine stabilito di volta in
volta   nei   decreti   di  cui  all'art.  1  non  vengono  prese  in
considerazione.    Eventuali    richieste   sostitutive   di   quelle
corrispondenti  gia'  pervenute  sono prese in considerazione solo se
giunte entro il termine di cui sopra.
  Le  richieste  non  possono  essere  piu'  ritirate dopo il termine
suddetto.