Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  cui all'articolo
precedente,   sono  eseguite  nei  locali  della  Banca  d'Italia  le
operazioni  d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con
funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.
  Il  verbale  di  cui  al  comma  precedente  deve  evidenziare, per
ciascuna  tranche,  i  prezzi  di  aggiudicazione  e  l'ammontare dei
relativi interessi.