Art. 4. Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 novembre 2000. A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione ed al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi' d'interesse dovuti, al lordo. Art. 5. Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso. Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2000 Il Ministro: Visco