IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni  caratteristica,  condizione o modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il  regolamento  per  l'ammissione  del  patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2
della  legge  23 ottobre  2000,  n.  317,  con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
7 novembre  2000, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia'  effettuati,  a lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio,
8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre 2000, con i quali e'
stata  disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  6%,  con  godimento  1 novembre  1999, e scadenza
1 maggio 2031;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  diciassettesima  tranche dei predetti
buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e'  disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  6%,  con godimento 1 novembre 1999, e
scadenza  1 maggio  2031,  fino  all'importo  massimo di nominali 750
milioni  di  euro,  di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000,
citato  nelle  premesse, recante l'emissione delle prime due tranches
dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'istituto  di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art.  1,  terzo  comma, del decreto ministeriale 10 maggio 2000,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
"coupon stripping".
  Le  prime  due  cedole  dei  buoni  emessi con il presente decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.