Art. 2.
  Le  ditte  che  hanno  prodotto  e  immesso  al consumo il prodotto
denominato   "Aceto   balsamico   di  Modena"  nell'osservanza  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162 e dai decreti ministeriali 3 dicembre 1965 e
15 novembre  1989,  possono  continuare  a produrlo e a immetterlo al
consumo  nel  rispetto  della  disciplina fissata rispettivamente dal
richiamato   decreto   presidenziale   e   dal  decreto  ministeriale
3 dicembre  1965  fino  alla  data  del  20 aprile  2005,  termine di
scadenza del quinquennio successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee, del regolamento (CE) n. 813 del
17 aprile  2000, con il quale e' stata registrata la denominazione di
origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena".