Art. 2. Le ditte che hanno prodotto e immesso al consumo il prodotto denominato "Aceto balsamico di Modena" nell'osservanza della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 e dai decreti ministeriali 3 dicembre 1965 e 15 novembre 1989, possono continuare a produrlo e a immetterlo al consumo nel rispetto della disciplina fissata rispettivamente dal richiamato decreto presidenziale e dal decreto ministeriale 3 dicembre 1965 fino alla data del 20 aprile 2005, termine di scadenza del quinquennio successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, del regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000, con il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta "Aceto balsamico tradizionale di Modena".