Art. 4.
  Fatte  salve  le  disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3,
sono  vietate,  nella designazione e nella presentazione dei prodotti
all'atto  dell'immissione  del  consumo, sia l'utilizzazione del nome
geografico "Modena" unitamente ai termini "aceto" e "balsamico" usati
disgiuntamente,    sia    il    riferimento   ai   predetti   termini
congiuntamente, con o senza indicazione di un nome geografico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio