Art. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono vietate, nella designazione e nella presentazione dei prodotti all'atto dell'immissione del consumo, sia l'utilizzazione del nome geografico "Modena" unitamente ai termini "aceto" e "balsamico" usati disgiuntamente, sia il riferimento ai predetti termini congiuntamente, con o senza indicazione di un nome geografico. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000 Il direttore generale: Ambrosio