Art. 2. 1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti. 3. La domanda deve indicare: a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato; b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie; c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali; d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui e' stata consegnata la domanda stessa. 4. Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti. 5. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.