Art. 2.
  1.   I   datori   di  lavoro  devono  presentare  la  richiesta  di
autorizzazione  di  cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del
lavoro  e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego,
e  consegnare  copia  della richiesta a ciascun servizio, individuato
dalle   regioni   ai   sensi  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
23 dicembre  1997,  n.  469,  nel  cui  ambito  territoriale occupano
dipendenti.
  3. La domanda deve indicare:
    a)  il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico
in soggetto privato;
    b)  il  numero  totale dei dipendenti in servizio a tale data con
l'indicazione  dei  lavoratori  assunti  ai  sensi della normativa in
materia di assunzioni obbligatorie;
    c)  i  motivi  per  i  quali  viene  chiesta  l'autorizzazione ad
adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;
    d)  l'indicazione  dei  servizi  di  cui al comma 1, cui e' stata
consegnata la domanda stessa.
  4.   Le   notizie  di  cui  al  punto  b)  devono  essere  fornite,
separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna
provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.
  5. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento
dalla   richiesta  di  autorizzazione,  comunicano  al  Ministero  le
eventuali osservazioni.