Art. 3. 1. L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessita' di una nuova istanza. 3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato. Roma, 15 maggio 2000 Il Ministro: Salvi