Art. 3.
  1.  L'autorizzazione e' rilasciata dal Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
richiesta.
  2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in
vigore  della  legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo
quanto  disposto  all'art.  1, a decorrere dalla medesima data, senza
necessita' di una nuova istanza.
  3.  Il  decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 e' abrogato.
    Roma, 15 maggio 2000
                                                   Il Ministro: Salvi