Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale trai segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione, derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (( e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.)) 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti soggetti: a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifiche, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) ai titolari della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, come definito nell'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai soggetti che esercitano, previa autorizzazione comunale, il servizio di noleggio con conducente nei comuni in cui non e' istituito il servizio di taxi, purche' autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti autorizzati alla conduzione delle autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente utilizzate per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21. ((c-bis) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al periodo dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000. All'onere conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.)) 3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e' concessa entro i seguenti quantitativi: a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 11 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e' stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purche' lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. Riferimenti normativi. - Si riporta l'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative): Allegato 1 ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO. Oli minerali Benzina: lire 1.111.490 per mille litri; Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri (52/b); Petrolio lampante o cherosene: usato come carburante: lire 625.620 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri; Oli da gas o gasolio: usato come carburante: lire 747.470 per mille litri; usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri; Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg; Gas di petrolio liquefatti: usato come carburante: lire 591.640 per mille kg; usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.320 per mille kg; Gas metano: per autotrazione: lire zero; per combustione per usi industriali: lire 20 al mc; per combustione per usi civili: a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc; b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui lire 151 al mc; c) per altri usi civili lire 332 al mc; per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote: a) per gli usi di cui alle precedenti letterre a) e b): lire 74 al mc; b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc. Alcole e bevande alcoliche Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato; Vino: lire zero; Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero; Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro; Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro]. Energia elettrica Per ogni kWh di energia impiegata: per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh; per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi delle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile. Imposizioni diverse Oli lubrificanti: lire 1.260.000 per mille kg; Bitumi di petrolio: lire 60.000 per mille kg. - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante: "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287. - La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante: "Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292. - Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 074 del 20 marzo 1992. - Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea): "Art. 2 (Servizio di taxi). - 1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalita' del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale e' assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorita' marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.". "Art. 14 (Disposizioni particolari). - 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. I comuni, nell'ambito, dei regolamenti di cui all'art. 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonche' il numero e il tipo di veicoli gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita', in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensita' del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi. 4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.".