Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di  quelle  modificate  dal  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale trai segni (( ... )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al
consumo  del  gasolio  per autotrazione, derivante dall'andamento dei
prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1o settembre 2000
e  fino  al  31  dicembre  2000,  l'aliquota prevista nell'allegato I
annesso  al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504  ((  e
successive  modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli  esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima  complessiva  superiore  a  3,5 tonnellate e' ridotta di lire
100.000 per mille litri di prodotto.))
  2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresi' ai seguenti
soggetti:
    a)  agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
    b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di competenza statale,
regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e
successive  modifiche,  e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422;
    c)  ai  titolari  della  licenza  comunale  per  l'esercizio  del
servizio  di  taxi,  come  definito  nell'articolo  2  della legge 15
gennaio   1992,   n.   21,   ai   soggetti   che  esercitano,  previa
autorizzazione  comunale,  il servizio di noleggio con conducente nei
comuni  in  cui  non  e'  istituito  il  servizio  di  taxi,  purche'
autorizzati allo stazionamento su aree pubbliche, nonche' ai soggetti
autorizzati  alla  conduzione  delle  autovetture  immatricolate  per
l'esercizio  del  servizio  di noleggio con conducente utilizzate per
l'esercizio  del servizio di taxi, ai sensi del comma 3 dell'articolo
14 della citata legge 15 gennaio 1992, n. 21.
    ((c-bis)  agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a
fune  in  servizio pubblico per trasporto di persone limitatamente al
periodo   dal   1o  ottobre  2000  al  31  dicembre  2000.  All'onere
conseguente all'applicazione della presente disposizione, valutato in
lire 535 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero delle finanze.))
  3.  Nel  caso  previsto  dal comma 2, lettera c), l'agevolazione e'
concessa entro i seguenti quantitativi:
    a)  litri  18  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
    b)  litri  14  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000
abitanti;
    c)  litri  11  giornalieri  per  ogni  autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da  pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 gennaio 2001, e'
stabilita  la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma
1,  in  modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo
del  gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  purche'  lo
scostamento   del   medesimo   prezzo   che  risulti  alla  fine  del
quadrimestre,  rispetto  al  prezzo rilevato nella prima settimana di
settembre  2000,  superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno
dell'ammontare  di  tale  riduzione.  Con il medesimo decreto vengono
altresi'  stabilite  le  modalita'  per  la regolazione contabile dei
crediti di imposta.
          Riferimenti normativi.
              - Si   riporta   l'allegato   I   annesso   al  decreto
          legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504 (testo unico delle
          disposizioni   legislative  concernenti  le  imposte  sulla
          produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
          amministrative):
                                                           Allegato 1
          ELENCO  PRODOTTI  ASSOGGETTATI  AD  IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE
             VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
                                 Oli minerali
              Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
              Benzina  senza  piombo:  lire 1.003.480 per mille litri
          (52/b);
              Petrolio lampante o cherosene:
                usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          415.990 per mille litri;
              Oli da gas o gasolio:
                usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          747.470 per mille litri;
              Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
              Oli  combustibili  a basso tenore di zolfo: lire 45.000
          per mille kg;
              Gas di petrolio liquefatti:
                usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
                usato   come  combustibile  per  riscaldamento:  lire
          359.320 per mille kg;
              Gas metano:
                per autotrazione: lire zero;
                per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
                per combustione per usi civili:
                  a)  per  usi domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
                  b)  per  usi di riscaldamento individuale a tariffa
          T2 fino a 250 metri cubi annui lire 151 al mc;
                  c) per altri usi civili lire 332 al mc;
                per  i  consumi  nei  territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                  a) per gli usi di cui alle precedenti letterre a) e
          b): lire 74 al mc;
                  b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
                          Alcole e bevande alcoliche

              Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;
              Vino: lire zero;
              Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
          zero;
              Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;
              Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro].
                               Energia elettrica

              Per ogni kWh di energia impiegata:
                per  qualsiasi  applicazione  nelle  abitazioni: lire
          4,10 per ogni kWh;
                per  qualsiasi  uso  in locali e luoghi diversi delle
          abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese
          e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.
                              Imposizioni diverse

              Oli lubrificanti: lire 1.260.000 per mille kg;
              Bitumi di petrolio: lire 60.000 per mille kg.
              -  Il  decreto  legislativo  19  novembre 1997, n. 422,
          recante:  "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di
          funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale,
          a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
          59",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10 dicembre
          1997, n. 287.
              -  La  legge  28  settembre  1939,  n.  1822,  recante:
          "Disciplina  degli  autoservizi  di  linea  (autolinee  per
          viaggiatori,   bagagli  e  pacchi  agricoli  in  regime  di
          concessione  all'industria  privata"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1939, n. 292.
              -  Regolamento  (CEE)  n.  684/92  del Consiglio del 16
          marzo  1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i
          trasporti  internazionali  di  viaggiatori  effettuati  con
          autobus,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. L 074
          del 20 marzo 1992.
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 14 della legge
          15  gennaio  1992,  n. 21 (Legge quadro per il trasporto di
          persone mediante autoservizi pubblici non di linea):
              "Art. 2 (Servizio di taxi). - 1. Il servizio di taxi ha
          lo   scopo   di   soddisfare   le  esigenze  del  trasporto
          individuale  o  di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad
          una  utenza  indifferenziata;  lo  stazionamento avviene in
          luogo     pubblico;    le    tariffe    sono    determinate
          amministrativamente    dagli    organi    competenti,   che
          stabiliscono   anche   le   modalita'   del   servizio;  il
          prelevamento   dell'utente  ovvero  l'inizio  del  servizio
          avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
              2. All'interno  delle aree comunali o comprensoriali di
          cui al comma 1 la prestazione del servizio e' obbligatoria.
          Le  regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per
          l'inosservanza di tale obbligo.
              3. Il   servizio   pubblico  di  trasporto  di  persone
          espletato   con  natanti  per  il  cui  stazionamento  sono
          previste  apposite  aree  e  le cui tariffe sono soggette a
          disciplina   comunale  e'  assimilato,  ove  possibile,  al
          servizio  di taxi, per cui non si applicano le disposizioni
          di  competenza  dell'autorita'  marittima  portuale o della
          navigazione    interna,   salvo   che   per   esigenze   di
          coordinamento  dei traffici di acqua, per il rilascio delle
          patenti  e per tutte le procedure inerenti alla navigazione
          e alla sicurezza della stessa.".
              "Art.  14 (Disposizioni particolari). - 1. I servizi di
          taxi  e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti
          i soggetti portatori di handicap.
              2. I   comuni,  nell'ambito,  dei  regolamenti  di  cui
          all'art.   5,   dettano   norme  per  stabilire  specifiche
          condizioni   di  servizio  per  il  trasporto  di  soggetti
          portatori  di  handicap,  nonche'  il  numero  e il tipo di
          veicoli  gia' esistenti da attrezzare anche al trasporto di
          soggetti  portatori di handicap di particolare gravita', in
          attuazione  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118,  e del
          regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
              3. Nei  comuni  di  minori  dimensioni, determinati per
          ogni   provincia  dalla  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura,  previo  parere del competente
          ufficio  compartimentale o provinciale della motorizzazione
          civile  e  dei trasporti in concessione, in base ai criteri
          della   popolazione,   della   estensione   territoriale  e
          dell'intensita'  del  movimento  turistico,  di  cura  o di
          soggiorno,  le autovetture adibite al servizio di taxi sono
          esonerate   dall'obbligo   del   tassametro.   E'   inoltre
          consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio
          del  servizio  di  noleggio con conducente siano utilizzate
          anche per l'esercizio del servizio di taxi.
              4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla
          legislazione  statale  e  le altre agevolazioni previste da
          provvedimenti adottati dalle regioni.".