Art. 2.
  1.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  i  destinatari  del beneficio di cui all'articolo 1,
commi  1  e  2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine
del  31  marzo  2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza
delle  modalita'  stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8,
comma  13,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e successive
modificazioni.  ((  Dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione   del   presente   decreto   e'  consentito  ai  medesimi
destinatari   di   presentare   dichiarazione   relativa  ai  consumi
effettuati  nel  periodo dal 1o settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in
tal  caso,  nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi
richiesti,  sara'  indicato  l'importo residuo spettante, determinato
anche  in  attuazione  delle disposizioni stabilite con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 4.))
  2.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il
beneficio  e' concesso secondo le modalita' stabilite dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  29 marzo  1994,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   77   del  2  aprile  1994,  e  successive
modificazioni, su presentazione di apposita istanza entro il medesimo
termine fissato al comma 1.
          Riferimenti normativi.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              "Art.   17  (Oggetto).  -  1. I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b)  all'imposta  sul  valore aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis)  [all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f)   ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g)  ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h)  agli  interessi  previsti  in  caso  di pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter)  alle  altre  imposte,  le tasse e le sanzioni
          individuate con decreto del Ministro delle finanze;
                h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche;
              2-bis.  [Non  sono ammessi alla compensazione di cui al
          comma 2  i  crediti  ed  i  debiti relativi all'imposta sul
          valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
          avvalgono  della  procedura di compensazione della predetta
          imposta  a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633].
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8, commi 10, lettera
          a),  e  13  della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              "Art.   8  (Transazione  sulle  emissioni  di  anidride
          carbonica e misure compensative). - 1-9. (Omissis).
              10. Le  maggiori  entrate  derivanti  per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a)  a  compensare  la  riduzione  degli oneri sociali
          gravanti sul costo del lavoro;
                b-f) (Omissis).
              11-12. (Omissis).
              13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme di
          attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo,
          fatta  eccezione  per quanto previsto dal comma 10, lettera
          a).".