Art. 3.
  1.   E'  istituito  presso  il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione  il  Fondo  per  il  contenimento dei costi professionali
dell'autotrasporto,  alla  cui  dotazione, pari ad un importo di lire
330 miliardi per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior
gettito dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, e successive modificazioni.
  2.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e
2,  si  provvede  con  la  dotazione del Fondo di cui al comma 1, nel
limite massimo della dotazione medesima.
          Riferimenti normativi.
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
          ottobre  1999,  n.  383 (Disposizioni urgenti in materia di
          accise  sui  prodotti  petroliferi  e  di accelerazione del
          processo   di   liberalizzazione   del  relativo  settore),
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 28
          dicembre 1999, n. 496:
              "Art.  1.  -  1.  Al  fine  di compensare le variazioni
          dell'incidenza  dell'imposta  sul valore aggiunto derivante
          dall'andamento  dei  prezzi  internazionali del petrolio, a
          decorrere dal 1o novembre 1999, e fino al 31 dicembre 1999,
          le  aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite
          nelle seguenti misure:
                benzina: L. 1.094.629 per mille litri;
                benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;
                olio da gas o gasolio:
                  usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;
                  usato    come   combustibile   per   riscaldamento:
          L. 755.731 per mille litri;
                gas di petrolio liquefatti (GPL):
                  usati   come   carburante:   L. 526.396  per  mille
          chilogrammi;
                  usati    come   combustibile   per   riscaldamento:
          L. 342.784 per mille chilogrammi;
                gas metano:
                  per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;
                  per combustione per usi civili:
                    a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
          di  acqua  calda  di  cui  alla  tariffa  T1  prevista  dal
          provvedimento  CIP  n.  37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per
          metro cubo;
                    b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2
          fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;
                    c) per usi civili: L. 327,24 per metro cubo;
                  per  i  consumi nei territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
                    a)  per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
          e b): L. 66,51 per metro cubo;
                    b)  per  altri  usi  civili:  L. 232,19 per metro
          cubo.
              2.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministero dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, le aliquote delle accise
          di   cui  al  comma  1,  sono  variate,  in  aumento  o  in
          diminuzione,   tenuto   conto   dell'andamento  dei  prezzi
          internazionali  del petrolio greggio, in modo da compensare
          la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.
              3.  I  termini  di  pagamento delle accise sui prodotti
          petroliferi,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni,  sono
          modificati  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di
          concerto  con  il  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato   e  con  il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, tenuto conto
          dell'andamento  del mercato. Con decreto del Ministro delle
          finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei
          versamenti.
              4.  Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di
          cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per
          l'anno  1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'art. 2
          della  legge  23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del
          maggior  gettito  conseguito  in  relazione  ai  versamenti
          periodici dell'imposta sul valore aggiunto.".