Art. 4.
  1.  In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attivita' di pesca
a  strascico  e  volante  effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei
compartimenti  marittimi  da  Brindisi  a  Trieste,  ivi compresi gli
uffici  marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto
situati   sul  versante  adriatico  del  compartimento  marittimo  di
Gallipoli,    a    causa    dell'emergenza    ambientale    provocata
dall'insorgenza  e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico
ed  ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse
alieutiche,   e'   istituita  la  misura  sociale  consistente  nella
copertura,  fino  ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica,
degli  oneri  previdenziali  ed  assistenziali e del minimo monetario
garantito  agli  imbarcati.  Agli armatori, ad eccezione delle unita'
abilitate  alla  pesca  oceanica,  e'  corrisposta  oltre alla misura
sociale,  una  indennita'  commisurata  a 30 giorni di interruzione e
calcolata  secondo  i parametri previsti dalle disposizioni attuative
del   decreto-legge   9  settembre  1999,  n.  312,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405.
  2.  Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed
all'equipaggio  imbarcato  che  abbiano  volontariamente  interrotto,
entro  il  24  luglio  2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo
comma 1, l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione.
  3.  Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono
determinate  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali,  sentita  la  Commissione  consultiva centrale di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, valutato in
lire   55.000   milioni   per   l'anno  2000,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo    scopo    utilizzando,   quanto   a   lire   30.500   milioni,
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministro  e,  quanto a lire
24.500  milioni;  l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero e,
quanto  a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.
  5.  Al  fine  di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento
dei  costi  dei  prodotti  petroliferi,  e'  istituita, limitatamente
all'anno  2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed
all'articolo  5,  comma  1,  una  misura  sociale  di accompagnamento
diretta  ad  assicurare  il  mantenimento  dei livelli occupazionali,
anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito
agli  imbarcati  a  bordo  dalle  navi  da  pesca.  Le  modalita'  di
attuazione  dell'intervento,  che puo' essere fruito alternativamente
con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito
d'imposta  nel  limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate
con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  ed  il Ministro delle finanze. Al relativo
onere,  valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede,
per   lire   11.500   milioni,   mediante   corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267,
utilizzando  le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca
e  dell'acquacoltura  2000-2002,  alle finalita' di cui alla legge 28
agosto  1989,  n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di parte capitale
"Fondo  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e
forestali.
  (( 5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare,
i  benefici  di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998,  n.  30,  sono  estesi,  per un periodo di due mesi a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto  e  nel  limite  del 70 per cento, alle imprese che
esercitano  la  pesca  costiera.  Al relativo onere, valutato in lire
10.000  milioni  per  l'anno  2000,  si provvede: quanto a lire 5.000
milioni   mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2000-2002, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2000,  allo  scopo
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle finanze;
quanto   a  lire  5.000  milioni  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267,
utilizzando  le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca
e  dell'acquacoltura  2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi
per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata  alla  pesca
marittima  e  per  lire  1.000  milioni  alle  spese di gestione e di
funzionamento del sistema di statistiche della pesca. ))
  6.  Per  le  conseguenze  dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di
molluschi  bivalvi,  impianti  di  allevamento e banchi naturali, gli
interventi  di  cui  alla  legge  5 febbraio 1992, n. 72, relativa al
Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della pesca, sono attivati previa
istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette,
purche'  sia  accertata  la  effettiva  portata, diretta o indiretta,
dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali
attraverso  gli  enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del
1992.
  7.  In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi
previsti  dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e
le  cooperative,  titolari  di  licenza  di  pesca,  che  secondo  la
certificazione  della  capitaneria di porto competente per territorio
abbiano  interrotto  l'attivita'  di  pesca  per  almeno dieci giorni
consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000.
  8.  I  criteri  e  le modalita' di presentazione delle domande sono
fissati   con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  sentita  la  Commissione  consultiva centrale di cui alla
legge 14 luglio 1965, n. 963.
  9.  Per l'anno 2000 il contributivo a parziale copertura del danno,
nei  limiti  della  dotazione  finanziaria  di  cui  al  comma 4 (1),
determinato nelle misure massime seguenti:
    a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire;
    b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire;
    c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire.
  10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  6,  7  e 9,
valutato  in  lire  5.000  milioni  per  l'anno  finanziario 2000, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse
destinate  dal  VI  piano  nazionale  della pesca e dell'acquacoltura
2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992.
  11.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti  dal  programma  di  orientamento  pluriennale per la flotta
peschereccia  al  31  dicembre 2001, il premio di arresto definitivo,
previsto  dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno
1999,  e  (CE)  n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il
quale  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21,
della legge 27 dicembre 1997, n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti
modalita':
    a)  acconto  del  50  per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna
della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria;
    b)  saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti
ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione.
    (1) rectius comma 10.
    (2) rectius 449.
          Riferimenti normativi.
              -  La legge 9 novembre 1999, n. 405, reca: "Conversione
          in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre
          1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti
          per il settore della pesca".
              - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".
              -  Il titolo della legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il
          seguente:  "Conversione  in  legge,  con modificazioni, del
          decreto-legge    30 dicembre    1997,   n.   457,   recante
          disposizioni  urgenti per lo sviluppo del settore trasporti
          e l'incremento dell'occupazione".
              - La legge 8 agosto 1991, n. 267, reca: "Attuazione del
          terzo  Piano  nazionale  della  pesca marittima e misure in
          materia  di  credito peschereccio, nonche' di riconversione
          delle   unita'   adibite  alla  pesca  con  reti  da  posta
          derivante".
              -  La  legge  28 agosto 1989, n. 302, reca: "Disciplina
          del credito peschereccio e di esercizio".
              -  Il  testo  degli  articoli 4  e  6 del decreto-legge
          30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti
          per  lo  sviluppo  del settore dei trasporti e l'incremento
          dell'occupazione), e' il seguente:
              "Art.  4  (Trattamento  fiscale).  - 1. Ai soggetti che
          esercitano  l'attivita'  produttiva  di  reddito  di cui al
          comma  2,  e'  attribuito  un  credito  d'imposta in misura
          corrispondente   all'imposta   sul  reddito  delle  persone
          fisiche  dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale
          di   bordo  imbarcato  sulle  navi  iscritte  nel  Registro
          internazionale,  da  valere  ai  fini  del versamento delle
          ritenute  alla fonte relative a tali redditi. Detto credito
          non  concorre  alla  formazione  del reddito imponibile. Il
          relativo   onere   e'   posto   a   carico  della  gestione
          commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1.
              2.  A  partire  dal  periodo  d'imposta  in corso al 1o
          gennaio  1998,  il  reddito derivante dall'utilizzazione di
          navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  concorre  in
          misura   pari   al  20  per  cento  a  formare  il  reddito
          complessivo  assoggettabile  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  e  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  disciplinate dal testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917. Il relativo onere e'
          posto  a  carico  della gestione commissariale del Fondo di
          cui all'art. 6 del presente decreto.
              2-bis.  Alla  maggiore  spesa di cui al comma 2, pari a
          lire 15,5  miliardi  per  il  1998  e  lire 10,5 miliardi a
          decorrere  dal  1999,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione   dello  stanzionamento  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte  corrente "Fondo speciale
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  per  l'anno
          finanziario   1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione".
              "Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
          dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal
          1o gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale
          avente  i  requisiti  di  cui all'art. 119 del codice della
          navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro
          internazionale   di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo  stesso
          personale  suindicato,  sono  esonerati  dal versamento dei
          contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
          Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale
          del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori
          portuali  in  liquidazione  di cui all'art. 1, comma 1, del
          decreto-legge  22  gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1990, n. 58, ed e'
          rimborsato su conforme rendicontazione.
              2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1, comma 20, del
          decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  335, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre 1996, n. 647, e'
          prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
          armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
          comma   4,  del  decreto-legge  13  luglio  1995,  n.  287,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 343.
              3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli
          concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
          ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
          legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
          superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
          annua  dall'art.  1  del  decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
          296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
          fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
          valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
          nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.
              6-bis  (Benefici per imprese armatoriali che esercitano
          la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per
          la   salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  propri  dei
          segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4
          e  6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la
          pesca  oltre  gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a
          quelle che esercitano la pesca mediterranea.
              2.  Al  maggior  onere  derivante  dalla estensione dei
          benefici  previsti  dal presente decreto-legge alle navi da
          pesca,  valutato  in  lire 6.600 milioni annue, si provvede
          mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
          bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello  Stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  per  l'anno
          finanziario   1998,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione".
              La  legge  5  febbraio  1992,  n.  72,  reca: "Fondo di
          solidarieta' nazionale per la pesca".
              La legge 14 luglio 1965, n. 963 reca: "Discipline della
          pesca marittima".
              Il  regolamento  (CE) n. 1263/99 del 21 giugno 1999 del
          Consiglio   e'   relativo  allo  strumento  finanziario  di
          orientamento della pesca.
              Il  regolamento  (CE)  n.  2792/99 del consiglio del 17
          dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni
          strutturali nel settore della pesca.
              Il  testo  del  comma  21, dell'art. 55, della legge 27
          dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
          finanza pubblica) e' il seguente:
              "21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui
          alla  decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile
          1997  ed  i premi di fermo definitivo di cui al regolamento
          (CE)  n.  3699/93  del  Consiglio del 21 dicembre 1993, non
          concorrono  alla formazione di reddito. All'onere derivante
          dall'attuazione  del  presente  comma,  valutato  in lire 5
          miliardi  per  l'anno  1998,  si provvede mediante utilizzo
          delle  disponibilita'  del  Fondo  di cui all'art. 10 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 41."