Art. 4. 1. In conseguenza dell'arresto temporaneo delle attivita' di pesca a strascico e volante effettuato a partire dal 20 luglio 2000 nei compartimenti marittimi da Brindisi a Trieste, ivi compresi gli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca ed Otranto situati sul versante adriatico del compartimento marittimo di Gallipoli, a causa dell'emergenza ambientale provocata dall'insorgenza e dalla presenza di mucillagini nel bacino adriatico ed ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, e' istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di 44 giorni di interruzione tecnica, degli oneri previdenziali ed assistenziali e del minimo monetario garantito agli imbarcati. Agli armatori, ad eccezione delle unita' abilitate alla pesca oceanica, e' corrisposta oltre alla misura sociale, una indennita' commisurata a 30 giorni di interruzione e calcolata secondo i parametri previsti dalle disposizioni attuative del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405. 2. Le indennita' di cui al comma 1 spettano anche agli armatori ed all'equipaggio imbarcato che abbiano volontariamente interrotto, entro il 24 luglio 2000 e per tutto il periodo di cui al medesimo comma 1, l'attivita' di pesca con attrezzi da posta e circuizione. 3. Le modalita' di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 55.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando, quanto a lire 30.500 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministro e, quanto a lire 24.500 milioni; l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 24.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 5. Al fine di attenuare l'impatto sociale derivante dall'aumento dei costi dei prodotti petroliferi, e' istituita, limitatamente all'anno 2000 e per i periodi diversi da quelli di cui al comma 1 ed all'articolo 5, comma 1, una misura sociale di accompagnamento diretta ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, anche in relazione alla corresponsione del minimo monetario garantito agli imbarcati a bordo dalle navi da pesca. Le modalita' di attuazione dell'intervento, che puo' essere fruito alternativamente con indennita' compensativa ovvero con sgravio contributivo e credito d'imposta nel limite massimo percentuale previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per la pesca mediterranea, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle finanze. Al relativo onere, valutato in lire 41.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, per lire 11.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, alle finalita' di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, e, per lire 30.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. (( 5-bis. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera. Al relativo onere, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede: quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze; quanto a lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate, dal VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, per lire 4.000 milioni ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima e per lire 1.000 milioni alle spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche della pesca. )) 6. Per le conseguenze dei fenomeni mucillaginosi sugli stock di molluschi bivalvi, impianti di allevamento e banchi naturali, gli interventi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale della pesca, sono attivati previa istanza delle imprese dell'Adriatico esercenti le attivita' suddette, purche' sia accertata la effettiva portata, diretta o indiretta, dell'evento a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso gli enti di ricerca di cui alla medesima legge n. 72 del 1992. 7. In dipendenza dei fenomeni previsti dal comma 1, gli interventi previsti dalla legge n. 72 del 1992 sono attivati per gli armatori e le cooperative, titolari di licenza di pesca, che secondo la certificazione della capitaneria di porto competente per territorio abbiano interrotto l'attivita' di pesca per almeno dieci giorni consecutivi nel periodo 19 giugno-19 luglio 2000. 8. I criteri e le modalita' di presentazione delle domande sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963. 9. Per l'anno 2000 il contributivo a parziale copertura del danno, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 4 (1), determinato nelle misure massime seguenti: a) navi inferiori a 10 tsl: fino a 7,5 milioni di lire; b) navi oltre 10 tsl: fino a 20 milioni di lire; c) imprese esercenti l'allevamento: fino a 300 milioni di lire. 10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7 e 9, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 267, utilizzando le risorse destinate dal VI piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002 al Fondo di solidarieta' di cui alla legge n. 72 del 1992. 11. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia al 31 dicembre 2001, il premio di arresto definitivo, previsto dai regolamenti (CE) n. 1263/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, e (CE) n. 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 447 (2) e' liquidato con le seguenti modalita': a) acconto del 50 per cento, entro 15 giorni dalla riconsegna della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria; b) saldo ad avvenuta demolizione della nave o, nei casi previsti ad avvenuta radiazione della stessa dai registri d'iscrizione. (1) rectius comma 10. (2) rectius 449. Riferimenti normativi. - La legge 9 novembre 1999, n. 405, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca". - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima". - Il titolo della legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' il seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore trasporti e l'incremento dell'occupazione". - La legge 8 agosto 1991, n. 267, reca: "Attuazione del terzo Piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante". - La legge 28 agosto 1989, n. 302, reca: "Disciplina del credito peschereccio e di esercizio". - Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), e' il seguente: "Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al comma 2, e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1. 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente decreto. 2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione". "Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione. 2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343. 3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo. 6-bis (Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca). - 1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 1, per la salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea. 2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione". La legge 5 febbraio 1992, n. 72, reca: "Fondo di solidarieta' nazionale per la pesca". La legge 14 luglio 1965, n. 963 reca: "Discipline della pesca marittima". Il regolamento (CE) n. 1263/99 del 21 giugno 1999 del Consiglio e' relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca. Il regolamento (CE) n. 2792/99 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. Il testo del comma 21, dell'art. 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "21. Le indennita' ed i premi previsti dal piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41."