Art. 5. 1. In conseguenza delle interruzioni tecniche effettuate in attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria nel periodo 2 settembre-1o ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi da Crotone a Gallipoli con esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase, Santa Maria di Leuca e Otranto nel periodo 3 luglio-1o agosto 2000, e' istituita una misura di accompagnamento sociale per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che abbiano sospeso l'attivita' di pesca per almeno trenta giorni consecutivi. La misura e' destinata alla copertura del minimo monetario garantito, corrisposta direttamente ai membri dell'equipaggio, e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il personale imbarcato. 2. Il carattere di facoltativita' o di obbligatorieta' dell'interruzione tecnica, nonche' le modalita' di attuazione e di erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Riferimenti normativi. - Si trascrive il testo degli articoli 1 e 4, della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima): "Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi prescritti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare; b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale; c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali; d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali; e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo; f) miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati: 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare; 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione; 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori; 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali; 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra; 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare; 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione.". "Art. 4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile puo' stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave. Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o piu' specie in una o piu' aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1963, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento. Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto: a) approva il modello della licenza di pesca; b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca; c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio; d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite".