Art. 5.
  1.   In  conseguenza  delle  interruzioni  tecniche  effettuate  in
attuazione  degli articoli 1 e 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
ai  fini  della  tutela  dell'incremento della biomassa delle risorse
alieutiche,  nei compartimenti marittimi da Imperia a Reggio Calabria
nel periodo 2 settembre-1o ottobre 2000 e nei compartimenti marittimi
da  Crotone  a  Gallipoli  con  esclusione  degli uffici marittimi di
Castro,  Tricase,  Santa  Maria  di  Leuca  e  Otranto  nel periodo 3
luglio-1o  agosto  2000,  e'  istituita una misura di accompagnamento
sociale  per le navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante che
abbiano  sospeso  l'attivita'  di  pesca  per  almeno  trenta  giorni
consecutivi.  La  misura  e'  destinata  alla  copertura  del  minimo
monetario    garantito,    corrisposta    direttamente    ai   membri
dell'equipaggio,  e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali
dovuti per il personale imbarcato.
  2.   Il   carattere   di   facoltativita'   o   di  obbligatorieta'
dell'interruzione  tecnica,  nonche'  le modalita' di attuazione e di
erogazione delle misure sociali di accompagnamento, sono disposte con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione  consultiva  centrale  della  pesca marittima di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41.
  3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 10.000 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
parte  capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo  scopo  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
          Riferimenti normativi.
              -  Si  trascrive  il  testo degli articoli 1 e 4, della
          legge   17   febbraio   1982,   n.   41   (Piano   per   la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):
             "Art.  1  (Piano  nazionale). - Al fine di promuovere lo
          sfruttamento  razionale  e  la valorizzazione delle risorse
          biologiche  del  mare  attraverso  uno sviluppo equilibrato
          della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
          tenuto  conto  dei  programmi  statali e regionali anche in
          materie   connesse,  degli  indirizzi  comunitari  e  degli
          impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
          nazionale  degli  interventi previsti dalla presente legge.
          Tale  piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
          nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
          biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
          3, ed approvato dal CIPE.
              Con  la  stessa  procedura  sono  adottati i successivi
          piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre
          di  ciascun  triennio,  e  le  eventuali  modifiche  che si
          rendessero   necessarie   in   relazione   alla  evoluzione
          tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
              Gli  interventi prescritti dalla presente legge debbono
          essere   finalizzati   al   raggiungimento   dei   seguenti
          obiettivi:
                a) gestione  razionale  delle  risorse biologiche del
          mare;
                b) incremento  di  talune produzioni e valorizzazione
          delle specie massive della pesca marittima nazionale;
                c) diversificazione   della  domanda,  ampliamento  e
          razionalizzazione  del mercato, nonche' aumento del consumo
          dei prodotti ittici nazionali;
                d) aumento  del valore aggiunto dei prodotti ittici e
          relativi riflessi occupazionali;
                e) miglioramento  delle condizioni di vita, di lavoro
          e di sicurezza a bordo;
                f) miglioramento   della   bilancia  commerciale  del
          settore.
              Per  il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
          realizzati:
                1) lo    sviluppo   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica    applicata    alla    pesca    marittima   ed
          all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
                2) la  conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
          risorse biologiche del mare;
                3) la  regolazione  dello sforzo di pesca in funzione
          delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
                4) la   ristrutturazione   e  l'ammodernamento  della
          flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
                5) l'incentivazione  della cooperazione, dei consorzi
          di cooperative e delle associazioni dei produttori;
                6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
          salmastre;
                7) l'istituzione  di  zone  di  riposo biologico e di
          ripopolamento   attivo,  da  realizzarsi  anche  attraverso
          strutture artificiali;
                8) l'ammodernamento,      l'incremento      e      la
          razionalizzazione delle strutture a terra;
                9) la  riorganizzazione  e  lo sviluppo della rete di
          distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;
                10) il   potenziamento  delle  strutture  centrali  e
          periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
          e  la  sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
          di pesca e alla programmazione.".
              "Art.  4 (Regolazione dello sforzo di pesca). - Al fine
          di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza
          delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina
          mercantile  puo'  stabilire, tenuto conto delle indicazioni
          contenute  nella  prima  parte  del  piano  nazionale della
          pesca,  il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise
          a  seconda  delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati,
          delle  specie  catturabili,  della  distanza  dalla costa e
          della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.
              Si   intende   per   licenza  di  pesca  un  documento,
          rilasciato  dal  Ministero  della  marina  mercantile,  che
          autorizza  la  cattura  di  una o piu' specie in una o piu'
          aree  da  parte  di una nave di caratteristiche determinate
          con uno o piu' attrezzi. La proprieta' o il possesso di una
          nave  da  pesca  non  costituisce  titolo  sufficiente  per
          ottenere la licenza di pesca.
              I  permessi  di  pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12
          della  legge  14  luglio 1963, n. 963, sono equiparati alle
          licenze  di  pesca in attesa della loro sostituzione con il
          nuovo documento.
              Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere
          del  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
          delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:
                a) approva il modello della licenza di pesca;
                b)  emana  le  norme  necessarie  per la costituzione
          presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
          dell'archivio delle licenze di pesca;
                c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove
          licenze  di pesca qualora le richieste siano superiori alle
          previsioni di rilascio;
                d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero
          delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle
          specie o delle attrezzature consentite".