IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare   l'art.  3,  comma  12,  che  prevede  che  il  Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  con  proprio
provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative  all'acquisto  di  energia  elettrica,  comunque prodotta da
altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della
titolarita'  e  delle  funzioni  da  parte  del gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1o aprile 2000;
  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare  l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4 che prevedono
che  gli  indirizzi strategici ed operativi del gestore della rete di
trasmissione    nazionale   S.p.a.   sono   definiti   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Considerata  l'opportunita'  che,  in  attesa dell'operativita' del
sistema  delle  offerte  di  cui  all'art.  5,  comma  1, del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  l'energia ritirata dal Gestore
della  rete  di  trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 3,
comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato
con  procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di
produzione    dell'energia    elettrica,    valorizzando    eventuali
disponibilita'    della    domanda    a    contribuire,    attraverso
l'interrompibilita'  o  la  modulabilita' dei carichi, alla sicurezza
del sistema elettrico nazionale;
  Considerato  che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con
proprie  delibere  di  cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario
variabile  riconosciuto  per l'energia elettrica prodotta da impianti
termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;
  Considerato  che  l'Autorita'  per l'energia elettrica ed il gas ha
reso  nota la propria intenzione di procedere anche per i clienti del
mercato  libero all'adozione di misure analoghe a quelle previste per
i  clienti  del  mercato  vincolato atte a consentire una transizione
graduale  verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato
elettrico nazionale;
  Considerato  che,  nell'anno  1999,  il  rapporto tra la produzione
netta  di  origine  termoelettrica  e la disponibilita' totale per il
sistema  elettrico  nazionale,  pari  alla  produzione  netta piu' le
importazioni nette, e' risultato uguale al 66,8%;
  Considerato  che  valori  di  riferimento per i costi di esercizio,
manutenzione  e  spese  generali  connesse,  nonche'  per il costo di
impianto,  sono  definiti  al titolo II, comma 2, della deliberazione
del  Comitato  interministeriale  prezzi  del  29 aprile 1992, e sono
aggiornati  dalla  cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico con
cadenza annuale;
  Ritenuto  opportuno  prevedere analoghe modalita' di attuazione per
quanto   previsto   dallo  stesso  art.  3,  comma  12,  del  decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, relativamente alla cessione, da
parte  del  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale S.p.a.,
dell'energia  elettrica  ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22,
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte
delle  imprese  produttrici-distributrici,  ai  sensi  del titolo IV,
lettera  b)  del  provvedimento  CIP  n.  6/1992,  ceduta  al gestore
medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;
  Viste  le  ordinanze  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n.
3062 del 6 luglio 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente provvedimento si applicano le definizioni
di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
integrate dai seguenti commi.
  2.  Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di
una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
  3.  Autorita'  e'  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
  4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva disponibile.
  5.  Capacita' produttiva disponibile e' la capacita' complessiva di
produzione  di  energia  elettrica  nella  disponibilita' del Gestore
della  rete ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n.
79/1999,  al  netto  della  parte  non  programmabile neppure su base
statistica.
  6.  Decreto  legislativo  n.  79/1999  e'  il  decreto  legislativo
16 marzo  1999,  n.  79,  di  attuazione  della  direttiva 96/1992/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  7.  Gestore  della  rete  e'  la  societa'  Gestore  della  rete di
trasmissione  nazionale  S.p.a.,  di  cui  all'art.  3,  del  decreto
legislativo n. 79/1999.
  8.  Punto  di  riconsegna  e'  il  punto in cui l'energia elettrica
vettoriata  viene  prelevata dalla rete con obbligo di connessione di
terzi.