IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1o aprile 2000; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4 che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Considerata l'opportunita' che, in attesa dell'operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato con procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica, valorizzando eventuali disponibilita' della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilita' o la modulabilita' dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale; Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali; Considerato che l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha reso nota la propria intenzione di procedere anche per i clienti del mercato libero all'adozione di misure analoghe a quelle previste per i clienti del mercato vincolato atte a consentire una transizione graduale verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato elettrico nazionale; Considerato che, nell'anno 1999, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilita' totale per il sistema elettrico nazionale, pari alla produzione netta piu' le importazioni nette, e' risultato uguale al 66,8%; Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonche' per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale; Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato; Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi. 2. Assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' produttiva disponibile. 3. Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. 4. Banda e' una quota parte della capacita' produttiva disponibile. 5. Capacita' produttiva disponibile e' la capacita' complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilita' del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica. 6. Decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 7. Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3, del decreto legislativo n. 79/1999. 8. Punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.