Art. 2. Cessione di diritti ed obbligazioni 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 e' determinata, con validita' ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1o gennaio 2001 e fatto salvo quanto previsto all'art. 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete. 2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, il Gestore della rete subentra all'ENEL S.p.a. nella titolarieta' dei rapporti giuridici relativi alle convenzioni in essere con gli operatori nazionali, assumendone le relative responsabilita' solo in riferimento al futuro. Resta ferma ogni responsabilita' dell'ENEL S.p.a. relativamente a tali convenzioni e conseguenti rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, derivanti dall'attivita' svolta dalla stessa societa' sino alla data indicata al comma 1. Il Gestore della rete subentra altresi' all'ENEL S.p.a. relativamente agli obblighi derivanti dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000. 3. Il Gestore della rete ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato come da delibere n. 108/1997, e 82/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche. 4. Per rendere operativo il disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore provvede, entro quindici giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le convenzioni, previste al comma 12, dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da parte delle imprese produttrici distributrici, dell'energia e dei diritti di cui al titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/1992. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita'; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.