Art. 2.
                 Cessione di diritti ed obbligazioni
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  12, del decreto legislativo n.
79/1999  e'  determinata,  con  validita'  ed  efficacia giuridica ed
economica  a  far  data  dal  1o gennaio  2001  e  fatto salvo quanto
previsto  all'art.  3,  la  cessione dei diritti e delle obbligazioni
relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri
operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete.
  2.  A  decorrere  dalla  data indicata al comma 1, il Gestore della
rete   subentra  all'ENEL  S.p.a.  nella  titolarieta'  dei  rapporti
giuridici  relativi  alle  convenzioni  in  essere  con gli operatori
nazionali,   assumendone   le   relative   responsabilita'   solo  in
riferimento  al  futuro.  Resta  ferma ogni responsabilita' dell'ENEL
S.p.a.  relativamente  a  tali  convenzioni  e conseguenti rapporti e
situazioni  giuridiche  attive  e  passive,  derivanti dall'attivita'
svolta  dalla  stessa societa' sino alla data indicata al comma 1. Il
Gestore  della  rete  subentra altresi' all'ENEL S.p.a. relativamente
agli   obblighi   derivanti  dalle  ordinanze  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060
del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000.
  3. Il Gestore della rete ritira altresi' l'energia elettrica di cui
al  comma  3,  dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta
dai  produttori  ai prezzi determinati dall'Autorita' in applicazione
del  criterio  del  costo  evitato  come  da  delibere n. 108/1997, e
82/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.
  4.  Per  rendere  operativo  il disposto dell'art. 3, comma 12, del
decreto  legislativo  n. 79/1999, il Gestore provvede, entro quindici
giorni  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  a  sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato le convenzioni, previste al comma
12, dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da
parte  delle  imprese  produttrici  distributrici, dell'energia e dei
diritti  di  cui  al  titolo  IV, lettera b) del provvedimento CIP n.
6/1992.  Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo
approvata  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i
quindici  giorni  successivi  alla  loro  autorizzazione da parte del
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
l'Autorita'; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le
stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato.