Art. 4.
                        Procedure concorsuali
  1.  Fino  all'entrata  in funzione del sistema delle offerte di cui
all'art.  5,  comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore
della  rete  cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 2,
mediante   procedure  concorsuali,  disciplinate  dall'Autorita'  per
l'energia   elettrica  e  il  gas  secondo  criteri  di  pubblicita',
trasparenza  e  non  discriminazione,  secondo  le  disposizioni  del
presente  decreto e comunque con modalita' preventivamente comunicate
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  2.   Le  procedure  concorsuali  possono  essere  articolate  anche
attraverso   fasi  successive  riguardanti  quote  di  capacita',  in
relazione  al livello ed all'andamento della domanda prevista nonche'
della capacita' disponibile. Le procedure concorsuali sono effettuate
per   forniture   annuali,   prevedendo  una  specifica  clausola  di
interruzione  della  assegnazione  all'atto  dell'effettivo avvio del
sistema  delle  offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n.
79/1999.  La  capacita'  non  disponibile  continuativamente  su base
annuale e l'eventuale capacita' non assegnata e' offerta con analoghe
procedure concorsuali su base mensile o sulla base di un periodo piu'
breve.
  3.  Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei
inclusi  nell'elenco  all'art.  2, della deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas n. 91/1999 nonche' l'acquirente
unico  a  partire  dalla data di assunzione della funzione di garante
della fornitura per i clienti vincolati.
  4.  Fino  all'entrata  in funzione del sistema delle offerte di cui
all'art.  5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, o alla data
di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti
vincolati  da  parte  dell'acquirente  unico, l'energia non collocata
tramite  procedure  concorsuali  e'  offerta e ceduta direttamente ai
distributori   al   prezzo   riconosciuto   dall'autorita'   con   la
deliberazione n. 205/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.