Art. 4. Procedure concorsuali 1. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 2, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalita' preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Le procedure concorsuali possono essere articolate anche attraverso fasi successive riguardanti quote di capacita', in relazione al livello ed all'andamento della domanda prevista nonche' della capacita' disponibile. Le procedure concorsuali sono effettuate per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999. La capacita' non disponibile continuativamente su base annuale e l'eventuale capacita' non assegnata e' offerta con analoghe procedure concorsuali su base mensile o sulla base di un periodo piu' breve. 3. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco all'art. 2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 91/1999 nonche' l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati. 4. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali e' offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'autorita' con la deliberazione n. 205/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.