Art. 5. Capacita' produttiva assegnabile 1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacita' produttiva disponibile, mese per mese, nell'anno 2001, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori. 2. Al fine dell'assegnazione, la capacita' produttiva disponibile e' suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora. 3. Una quota di capacita' pari a 500 MW e' riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, dell'ordine di frazioni di secondo. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti: a) essere clienti finali, affinche' l'assunzione di responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte; b) garantire un distacco telegestibile, senza preavviso, disposto dal Gestore della rete, per assicurare il funzionamento complessivo del sistema di interrompibilita'; c) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi; d) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione in tempo reale; e) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 20 MW per singolo sito. 4. Una quota di capacita' pari a 1500 MW e' riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti: a) essere clienti finali, affinche' l'assunzione di responsabilita' derivante dall'interrompibilita' sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte; b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze. all'ambiente ed agli impianti produttivi; c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione; d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.